E’ un’arte che non mi è mai piaciuta quella del “copia e incolla”, ma talvolta diventa necessaria, oltre che opportuna.
In riferimento alla precedente Riflessione Spettinata circa l’Albo Pretorio online che, nel nostro comune, non consente di leggere il contenuto delle Delibere, vorrei portare all’attenzione dei lettori -innanzitutto- e di chi ha commentato, questo breve estratto sulla “Trasparenza e accesso agli atti”:
Cosa si intende per documento amministrativo
Ai sensi dell’art. 22 della legge 241/90 (con modifica e integrazione della Legge 15/2005) è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse.
Cosa significa accedere ad un documento amministrativo
Il cittadino può esaminare gratuitamente i documenti amministrativi; nel caso in cui si chiedesse il rilascio di una copia dei documenti (o di un estratto di essi), la consegna può essere subordinata soltanto al rimborso del costo di riproduzione, eccetto diverse disposizioni (bolli, diritti di ricerca, ecc.).
Inoltre allego un link con le linee guida per le “modalità di pubblicazione dei documenti nell’Albo online” sul quale si può leggere tranquillamente che la Pubblica Amministrazione (e nel nostro caso il Comune) deve pubblicare le Delibere per intero perché la pubblicazione sia corretta e valida.
http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/VADEMECUM%202011_Modalita_pubblicazione_documenti_Albo_online.pdf
La Legge sulla Privacy obbliga a tenere “non visibile” i dati sensibili (razza, salute, orientamento religioso, politico, filosofico, sindacale, ecc.., e sessuale) che in genere neppure compaiono in atti deliberativi dell’attività amministrativa di un Ente, e a garantire l’inalterabilità del contenuto degli Atti e “l’oblio” dei dati personali trascorsi i termini della pubblicazione, non altro.
L’accesso alla consultazione delle Delibere -ma non solo delle delibere- deve essere consentito a tutti i Cittadini sia per la trasparenza amministrativa, sia per dargli la possibilità di venire a conoscenza di eventuali attività a cui potrebbe avere interesse ad opporsi e a farlo entro i termini di Legge. La mancata accessibilità agli Atti potrebbe persino invalidarli o renderli inefficaci o, come nel caso delle pubblicazioni di matrimonio, pur non invalidando l’Atto successivo (il matrimonio), rendere l’Ente e i soggetti interessati (gli sposi) passibili di sanzioni pecuniarie.
E’ ovvio che il Cittadino (e mi riferisco al primo commento alla precedente Riflessione sull’Albo Pretorio online) è portato a pensare che si stia nascondendo qualcosa se non gli si da la possibilità di poter accedere alle informazioni cui ha diritto, perché non ne intravvede altre motivazioni che giustifichino tale comportamento.
La migliore risposta che può dare l’Amministrazione in questi casi, è la regolare pubblicazione degli Atti con tutti gli allegati, così come è giusto che sia. Altre risposte non credo possano essere esaustive e/o giustificative di una inadempienza.
“(…) Per quanto attiene alla pubblicazione delle deliberazioni, si conferma che essa deve concernere esattamente l’atto nella sua conformità ed integralità, così come assicurato in precedenza e ciò ai fini della esatta individuazione del provvedimento e delle possibili impugnazioni. L’atto, infatti, potrebbe concretare e presentare dei vizi insanabili proprio nei momenti costitutivi del collegio, nei ruoli dei singoli soggetti intervenuti ecc.” (Risposta Ancitel)